Art. 30.
(Agenti dipendenti degli enti locali).

      1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni, gli agenti dipendenti

 

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degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti e in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.
      2. Gli agenti di cui al comma 1 possono altresì redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'articolo 29, anche fuori dall'orario di servizio.